LEGGE REGIONALE N. 116 DEL
20-12-2000
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Indice:
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Il
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; |
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ARTICOLO 1 Finalità, soggetto e settore d'intervento Le strutture sportive costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema per l’elevazione della qualità della vita. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1° deve garantire: a) la riqualificazione del patrimonio esistente e la piena utilizzazione delle strutture esistenti da parte della collettività; b) l’adeguamento delle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; c) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema infrastrutture, anche con riferimento agli andamenti demografici. Gli interventi da realizzare in base alla presente legge sono finalizzate alle ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli impianti sportivi esistenti alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche. Per il triennio 2001-2003 la Regione Abruzzo, in relazione alle disponibilità che saranno iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, concede contributi, in cofinanziamento ai Comuni, in conto rata in misura non superiore all’80% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP. sulla spesa ammissibile per l’assunzione di mutui per gli interventi di cui al precedente comma per gli impianti sportivi in cui vengono svolte manifestazioni sportive a carattere regionale, nazionale ed internazionale. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può superare la somma di due miliardi per impianto sportivo e per ciascun Comune. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con propria delibera stabilisce i criteri per l’individuazione degli impianti sportivi adibiti a manifestazioni professionistiche a carattere nazionale nonché i parametri economici per la determinazione dell’ammontare dei contributi da concedere e le procedure da seguire. I soggetti interessati propongono le domande entro e non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento della Giunta regionale. Limitatamente all’anno 2000, la Regione Abruzzo concede un contributo annuale costante, ventennale a favore del Comune di L’Aquila, ai fini dell’assunzione di un mutuo per l’ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche dello stadio comunale polivalente “T. Fattori” al fine di garantire condizioni ottimali di utilizzo e rimuovere i rischi per l’incolumità degli spettatori.
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