LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 116 DEL 20-12-2000
REGIONE ABRUZZO

Finanziamento al Comune di L'Aquila per ampliamento e adeguamento dello stadio comunale alle norme di sicurezza

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 34
del 27 dicembre 2000

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità, soggetto e settore d'intervento
 
Le strutture sportive costituiscono elemento fondamentale e integrante 
del sistema per l’elevazione della qualità della vita. Obiettivo della 
presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo 
ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione 
delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1° 
deve garantire:
a) la riqualificazione del patrimonio esistente e la piena 
utilizzazione delle strutture esistenti da parte della collettività;
b)  l’adeguamento delle norme vigenti in materia di agibilità, 
sicurezza e igiene;
c) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema 
infrastrutture, anche con riferimento agli andamenti demografici.
Gli interventi da realizzare in base alla presente legge sono 
finalizzate alle ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie 
dirette ad adeguare gli impianti sportivi esistenti alle norme vigenti 
in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle 
barriere architettoniche.
Per il triennio 2001-2003 la Regione Abruzzo, in relazione alle 
disponibilità che saranno iscritte nei rispettivi bilanci di 
previsione, concede contributi, in cofinanziamento ai Comuni, in conto 
rata in misura non superiore all’80% della rata di ammortamento annua 
ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa 
DD.PP. sulla spesa ammissibile per l’assunzione di mutui per gli 
interventi di cui al precedente comma per gli impianti sportivi in cui 
vengono svolte manifestazioni sportive a carattere regionale, 
nazionale ed internazionale.
La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale 
non può superare la somma di due miliardi per impianto sportivo e per 
ciascun Comune.
La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente 
per materia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge, con propria delibera stabilisce i criteri per l’individuazione 
degli impianti sportivi adibiti a manifestazioni professionistiche a 
carattere nazionale nonché i parametri economici per la determinazione 
dell’ammontare dei contributi da concedere e le procedure da seguire.
I soggetti interessati propongono le domande entro e non oltre il 60° 
giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento della Giunta 
regionale.
Limitatamente all’anno 2000, la Regione Abruzzo concede un contributo 
annuale costante, ventennale a favore del Comune di L’Aquila, ai fini 
dell’assunzione di un mutuo per l’ampliamento ed adeguamento alle 
norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed 
eliminazione delle barriere architettoniche dello stadio comunale 
polivalente “T. Fattori” al fine di garantire condizioni ottimali di 
utilizzo e rimuovere i rischi per l’incolumità degli spettatori.
 

  

 

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